Risarcimento diretto assicurazioni: di cosa si tratta e come si ottiene

Come funziona il risarcimento diretto dell’assicurazione? Ecco tutti i dettagli per richiederlo e ottenerlo e a chi spetta davvero.

Il risarcimento diretto, detto altresì indennizzo, è una delle procedure di liquidazione dei danni a seguito di un incidente stradale. Introdotto dal DL n. 223 del 4 luglio 2006, il famoso Decreto Bersani, ha modificato il Codice delle Assicurazioni Private. Il suo obiettivo è quello di velocizzare il processo, assottigliando i tempi burocratici e il lavoro delle stesse assicurazioni.

Entrando nello specifico, l’argomento è trattato dall’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, e riguarda i casi di sinistro in cui non si è del tutto responsabili. In un frangente simile, in passato, era l’assicurazione di chi principalmente aveva causato lo scontro a dover risarcire. Ora, invece, ci si può riferire direttamente alla propria, la quale, a sua volta, andrà a richiedere il rimborso alla compagnia del colpevole.

Risarcimento diretto assicurazione auto (AdobeStock)
Risarcimento diretto assicurazione auto (AdobeStock)

Questo passaggio può essere possibile, però, solamente se vi è una condizione. Entrambe le agenzie devono aver aderito alla Convenzione CARD.

Risarcimento diretto: cosa c’è da sapere

Articolo del CdA alla mano, entrato in vigore a partire dall’1 febbraio 2007, si legge: “In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”.

Ma quando effettivamente a seguito di un sinistro si può avanzare la richiesta?

  • Se accaduto in Italia, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano.
  • Tra veicoli assicurati e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano.
  • I mezzi coinvolti devono essere non più di due.
  • Le compagnie devono avere aderito alla Convenzione CARD.
  • Le ferite riportate devono risultare lievi, quindi non superiori al 9% del tasso di invalidità permanente.
  • Se coinvolto un ciclomotore o un quadriciclo leggero, questo deve essere stato immatricolato dopo il 14 giugno 2006.
  • Deve essere stato causato da un urto e non da eventi accidentali, come ad esempio la caduta di un carico sporgente.

In caso il proprio incidente non contempli i punti elencati bisognerà affidarsi all’iter ordinario.

Richiesta di risarcimento: qual è la procedura da seguire

Se invece si rientra nella casistica, l’assicurato avrà 3 giorni di tempo per presentare la richiesta di risarcimento alla propria compagnia. Ecco quali saranno i documenti necessari: per prima cosa il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) controfirmato, o se in disaccordo, senza firma della controparte per denunciare l’incidente, la richiesta del risarcimento vera e propria e la copia del preventivo redatto per la riparazione dei danni subiti.

Attenzione alla compilazione, per essere valida deve assolutamente contenere questi dati:

  • Le generalità degli assicurati.
  • I dati e il numero di targa dei veicoli coinvolti.
  • I nomi di entrambe le compagnie assicuratrici.
  • La descrizione delle modalità con cui si è verificato il sinistro
  • I dati e le generalità di eventuali testimoni.
  • L’indicazione dell’ eventuale intervento delle autorità.
  • Il luogo dove sarà possibile effettuare la perizia sui danni.

In caso il botto avesse provocato anche lesioni personali e non solo danni al mezzo, ecco cosa è necessario aggiungere:

  • Le generalità, quindi codice fiscale, età, attività e reddito delle persone che hanno subito lesioni.
  • L’entità di queste.
  • L’attestazione medica che certifichi l’avvenuta guarigione.
  • L’eventuale consulenza medica di parte.

Svolte tali pratiche burocratiche,  la compagnia assicuratrice che riceve la domanda identifica l’altra compagnia interessata e procedere a verifica circa la sua adesione alla Convenzione CARD.

Risarcimento diretto: le tempistiche

In caso di corrispondenza, il procedimento può avere tempi diversi a seconda della presenza o meno del CAI.

  •  Con la presentazione del modulo la compagnia invia un’offerta al danneggiato entro un mese.
  • Senza la presentazione si arriva a 60 giorni.

Qualora i danni fossero a cose e persone, le tempistiche dell’assicurazione si allungano fino a 3 mesi.

A questo punto, se il danneggiato accetta l’offerta, la compagnia avrà 15 giorni per procedere al pagamento. Se, al contrario, rifiuta, la somma gli sarà comunque accreditata. E in seguito potrà avviare una procedura di conciliazione chiedendo ciò che pensa gli spetti.

Cosa accade in caso di disaccordo

Se le parti coinvolte non sono d’accordo e non è presente il CAI, chi ha subito il danno può comunque presentare la richiesta di  indennizzo diretto, ma senza il Modulo Blu. In tale frangente i tempi di invio dell’offerta da parte della compagnia assicuratrice saranno di 2 mesi. Questi diventano 3 se, come detto, i danni rimediati sono anche di natura fisica.

Vediamo adesso cosa succede quando una compagnia invia un’offerta al danneggiato. Questi ha tre possibilità: accettare, ignorare o rifiutare. Tutte e tre le opzioni prevedono che l’assicurazione liquidi la somma offerta. Solamente se vi è stato un rifiuto, la persona potrà avviare la procedura di conciliazione. Strada percorribile se l’entità del danno risulta inferiore a 15.000 euro. Altrimenti, si può avviare la negoziazione assistita tramite legale, con comune processo civile.

L’azione legale può essere perseguita altresì, se la compagnia assicuratrice ha mancato di comunicare le ragioni che impediscono l’indennizzo diretto o non voglia comunicare la propria offerta.

Sulla questione processuale è giusto soffermarsi un attimo in più. Ad oggi la giurisprudenza non è molto chiara circa la necessità o meno di citare in giudizio pure colui che ha causato l’incidente. Nel recente passato era norma comune non rendere necessaria la citazione del colpevole, rifacendosi all’ex. Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, che si concentra perlopiù sul rapporto tra chi ha subito il danno e la compagnia assicuratrice, escludendo, di fatto, la terza parte.

Ciò malgrado, un’ordinanza della III Sez. della Corte di Cassazione (la n° 21896 del 20/09/2017) ha modificato questa pratica, sostenendo che, se previsto un indennizzo diretto, anche il soggetto responsabile del danno dovrebbe essere citato “in modo da evitare che il danneggiante possa affermare l’inopponibilità nei suoi confronti dell’accertamento giudiziale, operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti”.

Risarcimento diretto: conviene davvero?

Se si rientra nella casistica adatta per richiedere il risarcimento diretto, è bene farlo in quanto prevede una forte diminuzione delle odiose pratiche burocratiche da seguire. Allo stesso tempo, snellisce i tempi di attesa dovuti al risarcimento. Questo è dovuto anche al fatto che, chi ha subito il danno e non è responsabile può agire in maniera più rapida e meno cavillosa, domandando il risarcimento del danno direttamente alla propria compagnia assicuratrice e non a quella della controparte, come al contrario avviene di solito.

Ciò che non cambia, invece, sono i parametri presi in considerazione per quantificare l’entità del danno per poi procedere a richiedere il risarcimento. Si tratta infatti della medesima operazione utilizzata per il procedimento classico. Gli elementi che vengono presi in considerazione sono essenzialmente due: la perizia dei danni e gli eventuali certificati medici.

Per di più, la tutela è totalmente assicurata, in quanto, se il danneggiato rifiuta l’offerta della compagnia, può  in ogni caso dare avvio a percorsi conciliativi e di carattere legale in modo da ottenere quello che gli sembra più in linea con l’effettivo danno subito.

Risarcimento diretto, obbligatorio o facoltativo?

Alla luce di quello che abbiamo raccontato sopra, è chiaro che non si tratti di un’imposizione. Chi preferisce può tranquillamente andare avanti con la procedura ordinaria e domandare il risarcimento alla compagnia assicuratrice della controparte.

La discrezionalità è stata resa ufficiale dalla Corte Costituzionale, tramite la sentenza n. 180/2009 che stabilisce che “l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno”.

In sintesi è semplicemente una facoltà che può essere esercitata soltanto alla presenza delle condizioni che abbiamo analizzato dettagliatamente ad inizio articolo.

Quando conviene seguire la procedura

L’indirizzo diretto è ottimale quando l’incidente in cui si è coinvolti non è ben chiaro. Ovvero quando non è stato possibile individuare immediatamente di chi sia stata effettivamente la colpa. Inoltre, la sua convenienza deriva anche dallo snellimento delle pratiche burocratiche, che porta con sé un notevole risparmio in termini di tempo.

Di solito quando ci si affida all’iter più comune è tutto molto più laborioso e bisogna vedersela con la compagnia assicuratrice della controparte, che potrebbe non essere particolarmente reattiva.

La presenza di assicurazioni che non garantiscono il risarcimento diretto è tuttavia positivo per la concorrenza e la competitività. Non a caso diverse associazioni di consumatori si sono fatte sentire non appena si è fatta largo la possibilità della creazione di una norma con l’obbligo esteso a tutte le compagnie presenti sul territorio italiano di aderire alla convenzione CARD.

In particolare, il Movimento Consumatori ha posto l’accento sul rischio di oligopolio, con conseguente aumento del costo delle polizze, e di converso la diminuzione della concorrenzialità.

Del medesimo avviso Assoutenti e ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), secondo cui far entrare tutti sotto l’ombrello della Convenzione CARD, comporterebbe un incremento del prezzo delle polizze del 20%.

Per concludere, un rapido riepilogo delle due modalità di richiesta di risarcimento. Quello diretto prevede che la persona non responsabile, o responsabile in maniera più lieve, si rivolga direttamente alla sua assicurazione che, a sua volta, andrà ad anticipare il costo per poi rivalersi su quella della controparte. Perché questo processo sia possibile, entrambe le compagnie devono aver aderito alla Convenzione CARD.

Quello non diretto, invece, impone che il non colpevole si rifaccia immediatamente all’agenzia della controparte.

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