Un occhio curioso e attento cade sulle targhe di mezzi a due ruote, e non solo, parcheggiate nelle piazze come Napoli, Roma, Milano e Palermo.
C’è qualcosa di insolito nelle città italiane: le targhe sono sempre più spesso straniere. Complice la crisi economica, la pandemia, assicurazioni sempre più proibitive, per le tasche di molti italiani, che superano a volte di gran lunga il valore del mezzo usato e datato, c’è una rivoluzione in atto. Di fatto si va a radiare il veicolo dal PRA per reimmatricolarlo all’estero, intestandolo a un prestanome, economicamente è molto conveniente sul piano assicurativo.
Un trucco che consente grazie all’esterovestizione di cancellare dal PRA il veicolo e dall’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) per poi reimmatricolarlo, ad esempio, in Polonia, dove viene assicurato con premi più bassi ed esentato dal pagamento del bollo. Inoltre, il mezzo viene intestato a società di noleggio o a prestanomi sui quali deviare costi e sanzioni. Un fenomeno già conosciuto nel Belpaese con mezzi targati Bulgaria ma non senza effetti collaterali.
E’ possibile comprendere la portata del fenomeno guardando i numeri registrati in una grande città come Napoli: nel primo semestre del 2023 sono state protocollate circa 5.364 radiazioni. L’ordinamento italiano è chiaro: l’intestatario del mezzo è tenuto al pagamento del bollo e di eventuali sanzioni stradali, obblighi che gravano anche sui proprietari di mezzi immatricolati all’estero, che secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice della strada, devono essere iscritti al Registro dei veicoli immatricolati all’estero (REVE) insieme alle generalità dell’intestatario.
Ciò non avviene per i mezzi con targa polacca, poiché agenzie straniere si interessano della radiazione avviando la pratica per poi inoltrala in Polonia, dove viene completata l’immatricolazione senza passare dal REVE. Occhio a non trasgredire anche a questa norma!
Targhe auto straniere, interviene la legge
Per contrastare il fenomeno in crescita la Legge n. 238/2021 (art. 2) è intervenuta a modificare alcuni articoli del Codice della Strada, tra cui l’oggetto del contendere, l’articolo 93, le cui disposizioni sono state completamente abrogate, sostituito dall’articolo 93-bis. Al primo comma, leggiamo quanto segue: “Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro 3 mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94“.
Il comma 2 sancisce: “A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l’intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo“.
Tali disposizioni si applicano anche i lavoratori frontalieri: gli intestatari dei veicoli immatricolati in uno Stato estero ma circolanti in Italia, infatti, hanno l’obbligo di registrare il veicolo entro 60 giorni dall’acquisizione della proprietà nel REVE. Pertanto la legge non ammette ignoranza, i “furbetti della targa estera” dovranno mettersi in regola.